Attività Produttive
Attività di intrattenimento › Spettacolo viaggiante (circhi equestri, giostre)
Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti di divertimento. L'elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Codice Ateco 2007:93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento
Codice Ateco 2007:93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
- assenzadi cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
- assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
Requisiti professionali:
- possesso dell’autorizzazione di spettacolo viaggiante;
- codice identificativo ministeriale
supposti e ulteriori requisiti specifici:
- il collaudo dell’attrazione effettuato da un ingegnere iscritto all’albo, valido per l’anno in corso;
- il certificato di assicurazione in corso di validità dell’attrazione che si vuole inserire in licenza;
- la documentazione idonea a provare la disponibilità a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di contratto di locazione pluriennale rinnovabile (ad esempio fattura d’acquisto) dell’attrazione
- disponibilità dell'area
Per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante occorre presentare:
Modulo domanda per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria che comprende anche l’accertamento dell’esperienza professionale e della proprietà delle attrazioni, consente l’installazione e l’esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
Impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego all’autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
OBBLIGHI
L’autorizzazione ha validità temporanea. Qualora l’installazione ricada su area pubblica, l’autorizzazione comprende anche la concessione dell’area ed ha validità non superiore a 60giorni.
Modulo domanda per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Documentazione idonea a provare la disponibilità degli impianti per il cui esercizio è richiesta l’autorizzazione (fattura di acquisto, contratto di comodato o locazione, ecc)
- Copia del collaudo effettuato da un tecnico abilitato iscritto all’albo, con data non anteriore
- all’anno, portando in visione l’originale
- documentazione tecnica illustrativa e certificativi atta a dimostrare la sussistenza dei
- requisiti tecnici di cui all’art. 4 del Decreto 18.05.2007
- copia del manuale di uso e manutenzione, redatto dal costruttore con le istruzioni complete
- incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento ed alla manutenzione
- (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione ufficiale in italiano);
- copia del libretto dell’attività (in lingua italiana ovvero accompagnata da una traduzione
- ufficiale in italiano).
- Copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria che comprende anche l’accertamento dell’esperienza professionale e della proprietà delle attrazioni, consente l’installazione e l’esercizio delle attrazioni nel periodo e nel luogo individuati.
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
- euro xxx,xx per imposte;
- euro xxx,xx per tasse ;
- euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
MEZZI DI RICORSO:
Impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego all’autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
OBBLIGHI
L’autorizzazione ha validità temporanea. Qualora l’installazione ricada su area pubblica, l’autorizzazione comprende anche la concessione dell’area ed ha validità non superiore a 60giorni.
Rich. autoriz. spettacolo viaggiante
Richiesta di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante
Durata: 60gg
Durata: 60gg
Iter della pratica
- Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68 e 69)
- Legge 18 marzo 1968 n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante
- D.M. 18 maggio 2007 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante