Attivitā Produttive

Commercio › Richiesta Dehors per pubblico esercizio

Art. 1 - Definizione di dehors
Ai fini del presente regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, ai chioschi ed autonegozi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il dehors può essere stagionale o continuativo:
-per dehors stagionale si intende la struttura installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico.
-per dehors continuativo si intende la struttura installata per un periodo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
Art. 2 - Rilascio della concessione
I titolari delle attività sopra indicate che intendano collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico devono ottenere la preventiva concessione.
Il richiedente deve presentare al SUAP la domanda esclusivamente per via telematica, da sottoscrivere con firma digitale analogamente agli elaborati tecnici ed agli allegati, utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione SUAP del sito dell’Ente. Ultimata l'istruttoria, con l’acquisizione di tutti i pareri ed atti di assenso da parte degli Enti od Organi coinvolti nel procedimento e del pagamento della TOSAP e delle spese di istruttoria), il SUAP rilascia la concessione del suolo pubblico per l’installazione dei dehors.
Art. 3 - Durata della concessione
 La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni. Alla scadenza può essere prorogata, per una sola volta, previa presentazione di apposita istanza, nel caso in cui non vi sia stata variazione dei requisiti e condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento precedente. Nel caso di ulteriore richiesta di proroga, dovrà essere presentata istanza per occupazione continuativa.
La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo ha una validità massima di cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti agli anni precedenti e la dichiarazione che nulla è variato.
Art. 4 -  Tipologie costruttive
I dehors possono essere costituiti da:
a) strutture precarie coperte e chiuse, dotate di eventuale pedana, da realizzare esclusivamente secondo le caratteristiche previste dal REC vigente;
b) strutture a padiglione temporanee, gazebo o strutture leggere coperte con o senza chiusura laterale, non bullonate o ancorate al suolo, in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.); tende a braccio o a scorrimento su binari a copertura
c) tavoli e sedie, su pedana o direttamente su suolo pubblico, panche (di lunghezza non superiore a metri due), delimitati o meno da fioriere e/o elementi trasparenti; ombrelloni; stufe di irraggiamento;
d) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico - sanitaria.
Art. 5 - Prescrizioni e limiti all’utilizzo di dehors
Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, per i chioschi e gli autonegozi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere consentita la sola collocazione di un limitato numero di piani di appoggio (ad esempio tavoli alti tipo autogrill) di panchine o altre sedute non abbinabili ai piani d’appoggio e di qualche ombrellone. E’ vietato il servizio assistito di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande. E' consentita l’occupazione di spazi entro il limite complessivo del 50% rispetto alla superficie dell'esercizio.  In ogni caso l'estensione lineare massima dello spazio occupato non può superare i metri 15.
I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande potranno installare strutture precarie rientranti nelle tipologie indicate alle lettere a) e b) del precedente art. 4, osservando i limiti previsti dall'art. 10 del Regolamento edilizio comunale.
Nel caso di utilizzo dei dehors di cui alla lettere c) e d) del precedente art. 4, può essere occupata una superficie massima di mq, 50 mq. In tal caso l'estensione lineare massima dello spazio occupato non può superare i metri 20.
L’occupazione, di norma, deve essere contenuta nei limiti della proiezione dell’esercizio e garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso. Nel caso di occupazioni in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, occorre acquisire l’assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e degli eventuali condomini adiacenti, salvo il caso in cui il dehors sia collocato sotto porticati.  La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.   
I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige il progetto.
Art. 6 - Ubicazione
I dehors potranno essere installati in aree pubbliche, o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto. L’installazione dovrà rispettare le norme del  Nuovo Codice della strada e pertanto è esclusa ogni forma di occupazione stradale per le strade di tipo A, B, C e D di cui all’art. 2° C.d.S. Per le rimanenti tipologie di strade, non è consentita l’installazione quando le strutture previste ricadano su:
• carreggiata stradale;
• isola spartitraffico;
• in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
• in adiacenza di fermata o stazione mezzi pubblici;
• su percorsi, attraversamenti e rampe per diversamente abili;
• in prossimità di incroci o intersezioni stradali.
• aree pubbliche destinate a parcheggio.
Sui marciapiedi, l’occupazione con dehors può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 1,20 e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio delle persone con handicap e/o con limitata o impedita capacità motoria, delle carrozzine per bambini, di eventuali percorsi ciclabili.
Eventuali deroghe a quanto stabilito nel presente articolo potranno essere concesse in occasione di eventi patrocinati dall'Amministrazione comunale.
Art. 7 -  Attivita' consentite
Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Nei dehors è consentito, esclusivamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto delle prescrizioni, condizioni ed orari previsti nelle ordinanze sindacale n.10 del 22.04.2014 e n. 12 del 28.04.2015, preventivamente autorizzati dal SUAP.
Art. 8 – Obblighi dei titolari
E’ fatto obbligo ai titolari delle concessioni di cui al presente documento di:
- provvedere alla pulizia delle attrezzature con periodicità adeguata a garantire il rispetto dell'igiene e del decoro;
- prevedere la collocazione di raccoglitori di immondizie (cestini, posacenere, ecc.) in misura adeguata alle esigenze della clientela;
- garantire l'accessibilità alle attrezzature da parte di persone con disabilità fisiche anche modificando temporaneamente la collocazione delle attrezzature;
- non arrecare danno allo spazio pubblico e rimuovere tutte le strutture immediatamente dopo la scadenza dell’autorizzazione;
-ottemperare ad altre eventuali specifiche prescrizioni indicate nella concessione
Art. 9 – Sanzioni e revoca
Nel caso di occupazione di suolo pubblico mediante installazione di dehors temporanei o annuali senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell’esercizio è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell’occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione. Le violazioni alla norme del presente regolamento, fatti salvi eventuali reati di natura penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n. 267 del 2000.  Nella determinazione della sanzione si applicano i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La concessione è revocata o modificata d'ufficio:
a)         per comprovati motivi di pubblico interesse;
b)         per sopravvenute esigenze connesse alla viabilità e al traffico cittadino;
c)         violazione, da parte del titolare, delle prescrizioni del presente regolamento e/o delle prescrizioni particolari contenute nella concessione.
 
Art. 10 – Norme finali
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Sono fatte salve le autorizzazioni e le concessioni precedentemente rilasciate. Sono abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni contrarie od incompatibili con il presente regolamento.
Alla domanda è necessario allegare planimeria dei luoghi da occupare scala 1:100, relazione tecnica inerente oltrechè gli spazi occupati, la tipologia di struttura da insediare e comprensiva del calcolo finale dei mq. richiesti per l'occupazione.
Gli adempimenti per questa attivitā non sono presenti
Richiesta per istallazione Dehors per pubblici esercizi
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • A 26 installazione dehors
  • f 15 procura speciale
  • notifica/SCIA fini della registrazione
  • Tariffe registrazione ASP
Delibera di C.C.  n° 17 del 26.06.2019 dehors
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