Attivitā Produttive

Attivitā di intrattenimento › Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo)

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.

Si tratta di locali nei quali l’attività di trattenimento/spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione 

Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti etc...
 
Codice Ateco 2007:93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night club e simili
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
- licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 rilasciata dall'Ufficio segreteria commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
- certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone/ovvero superfice > di 200 mq;
- nulla osta in materia di inquinamento acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4), viene trasmessa, a cura dell’ufficio, al Settore Attuazione Politiche Ambientali - Ufficio inquinamento acustico per le necessarie verifiche;
- sorvegliabilità del locale (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite la Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli
Per aprire un locale di pubblico spettacolo,deve essere presentata apposita domanda compilando il modulo predisposto/SCIA  ed allegando i documenti richiesti.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di iniziare l’attività. Richiesta licenza locale di pubblico spettacolo;  

Contestualmente all’avvio dell’attività sarà necessario inviare una SCIA per la congiunta attività di somministrazione.
 
L’attività oggetto della domanda può essere iniziata solo dopo il completamento dell’istruttoria e il rilascio del parere dalla Commissione Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli
 
Per subingresso sospensione e/o la cessazione di una attività di pubblico spettacolo è necessario presentare la modulistica indicata nell'apposito settore  

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

- I diritti istruttori come determinati con D.C. n. 37/2013  sono fissati in €. 32,00 per ogni procedimento, più ulteriori €. 10,00 per ogni subprocedimento  attivato
- per richiesta convocazione CCVPS €. 200,00 con le medesime modalità


SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
Impugnazione degli eventuali provvedimenti di diniego all’autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
OBBLIGHI
L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Orari:a seguito del rilascio del parere positivo della CCVPS, la presentazione della comunicazione degli orari di apertura consente l’avvio effettivo dell’attività.
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 60gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • A22 locali di pubblico trattenimento
  • D3 REQUISITI ANTIMAFIA
  • d4 requisiti TULPS
  • f 15 procura speciale
  • allegato tecnico
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
  • e 11 scarico acque reflue
  • Tabella diritti istruttoria e segreteria
  • Richiesta licenza locale di pubblico spettacolo
  • B7
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • domanda Unica
  • c4 variazioni
  • d2 requisiti somministrazione
  • D3 REQUISITI ANTIMAFIA
  • d4 requisiti TULPS
  • E 1 bis variazione alimentare per sanitario
  • f 15 procura speciale
  • f 10 voltura rinnovo titolo abilitativo
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • domanda Unica
  • A22 locali di pubblico trattenimento
  • c2 subingresso
  • E 1 bis variazione alimentare per sanitario
  • d2 requisiti somministrazione
  • D3 REQUISITI ANTIMAFIA
  • d4 requisiti TULPS
  • e 19 richiesta di AUA
  • f 10 voltura rinnovo titolo abilitativo
  • f 15 procura speciale
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
  • B7
  • Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311– Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
  • Decreto Legislativo  26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • Decreto legislativo  6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
  • Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80)
  • Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
N.B. eventuali riferimenti  a normativa regionale sulla modulistica sono da ritenersi non pertinenti alla nostra regione che allo stato attuale non ha espresso specifiche disposizioni 
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