Attivitā Produttive

Alberghi e altre attivitā ricettive › Alberghi variazione sub ingresso cessazione

Gli “alberghi” sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in unità abitative arredate, ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere.

In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono,  possono distinguersi in:
 
motel
albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione, secondo quante sono le camere o suites degli ospiti, maggiorate del 10%, nonché fornisce i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar. Inoltre, deve fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite   convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio stesso;

villaggio albergo
albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

albergo meuble' o garni'
albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

albergo - dimora storica
albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

albergo - centro   benessere
albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

albergo diffuso
albergo caratterizzato dalla centralizzazione, in un unico stabile, dell’ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purchè sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell’attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell’albergo a norma dell’articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)
 
Codice Ateco 2007:
56.10.00 Alberghi
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n.773/1931 (T.U.L.P.S.);
  • assenza di condanne ai sensi dellaLegge 20 Febbraio 1958 n.75 (Legge Merlin).
 
Requisiti professionali:
L’attività alberghiera, che comprende la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Altri requisiti:
  • destinazione urbanistica;
  • requisiti tecnici;
  • requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
 
Per aprire una una struttura alberghiera è necessario attivare :

·     Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010)
E' relativo a tutte le attività non soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ovvero, le attività regolamentate di cui all'art.20 della legge 241/1990. Entra in vigore dal 30 settembre 2011: da questa data oltre al procedimento automatizzato o con SCIA, si attua per il SUAP il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni (decorso il termine per il quale l'istanza si intende correttamente presentata), e questo costituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste. 

Per modificare una struttura alberghiera :

- SCIA sezione modulistica mod C-4;
- atto notarile relativa al trasferimento dell'azienda, affitto / vendita; 
- Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
- attestazione di versamento dei diritti istruttori €. 20,00.Diritti d'istruttoria:
- .la somma va versata  su c.c.p.   n. 11653938  intestato al Comune di Milena  

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
  • SCIA per strutture ricettive alberghiere
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
  • SCIA per strutture ricettive alberghiere
La normativa per questa attività non è presente
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