Attivitā Produttive
Attivitā del settore agricolo › vendita diretta dei propri prodotti agricoli
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010;
assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011.
Requisiti professionali:
Per esercitare l'attività di vendita di alimenti prodotti nella propria azienda non è necessario inoltre possedere specifici requisiti professionali.
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese
SCIA come indicato alla sezione modulistica
pagamento diritti istruttori come determinati con elibera di G.M. n. 22/2018
la somma va versata sul c.c.p. n. 11653938
Copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni.
S.C.I.A. (Avvio Attivitā)
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 60gg
Durata: 60gg
Iter della pratica
Modulistica
S.C.I.A. (Variazione)
cessazione attivitā
La normativa per questa attività non è presente