Attivitā Produttive

Alberghi e altre attivitā ricettive › Case per ferie

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.
 
Codice Ateco 2007:
55.20    Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.3 Rifugi di montagna
55.20.4 Colonie marine e montane
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
 
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono anche essere in possesso requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Presupposti e ulteriori  requisiti specifici:
Le “case per ferie” devono possedere i requisiti funzionali, tecnici ed igienico-sanitari, nonché gli standard obbligatori minimi previsti dalle norme vigenti in materia, e definiti con Regolamento regionale del 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
Per aprire e/o modificareuna casa ferie:

-  SCIA  come indicato nell’apposita  sezione modulistica 

-  Certificato di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività da intraprendere

-  Titolo di godimento del locale dedicato all’attività 

SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
OBBLIGHI
  • Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
  • esporre i prezzi minimi e massimi nei locali di ricevimento ed in ogni unità abitativa;
  • denunciare alla Provincia, tramite il Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno i prezzi per l’anno successivo.
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 60gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
Regolamento regionale del 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
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