Attivitā Produttive

Alberghi e altre attivitā ricettive › Case e appartamenti per vacanze

Le "case e appartamenti per vacanze" sono strutture ricettive organizzate per fornire alloggio e servizi per un periodo non inferiore a 7 giorni fino ad un massimo di 3 mesi consecutivi in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari per un minimo di 3 appartamenti.
Le "case ed appartamenti per vacanze" si considerano gestiti in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.
 
Codice Ateco 2007:
55.20.51 Case e appartamenti per vacanze

Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 
Requisiti morali:
  • assenzadi cause ostative elencate  nell’art. 71  del D.LGS. 59/2010;
  • assenza cause  ostative elencate nell’art. 67 del  D.LGS. 159/2011;
  • Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
  • Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti professionali:
Quando l’attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l’eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
 
Altri requisiti:
Le case e appartamenti per vacanze sono caratterizzati dai requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e dagli standard qualitativi minimi previsti dalla normativa regionale.
Nelle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurate: la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas, la manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell’appartamento e dei connessi impianti tecnologici, la pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio cliente ed il servizio di recapito e di ricevimento dell’ospite.
Per aprire una casa o appartamento per vacanze:
  • SCIA sezione modulistica 
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
  • titolo di godimento / contratto di comodato/affitto
  • certificato di agibilità e destinazione d'uso residenziale;
  • Planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
  • Attestazione di versamento dei diritti istruttori - la somma va versata  sul c.c.p. 11653938  intestato al Comune di Milena.
 Per il subentro (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa):
  • SCIA sezione modulistica mod C-4;
  • atto notarile relativa al trasferimento dell'azienda, affitto / vendita; 
  • Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (se necessario);
  • attestazione di versamento dei diritti istruttori la somma va versata  su c.c.p.   n. 11653938 intestato a Comune di Milena  
 
SANZIONI
L’amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione( trenta in caso di scia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela.
 
MEZZI DI RICORSO:
a) per l’interessato:  impugnazione degli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli  effetti
b) per i terzi: secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 241/90, la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. I terzi possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Autorità cui proporre il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
 
OBBLIGHI
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 60gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • domanda Unica
  • c1 apertura attivitā
  • D3 REQUISITI ANTIMAFIA
  • d4 requisiti TULPS
  • f 15 procura speciale
  • guida alla compilazione della domanda unica
  • B 10 strutture ricettive
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
Segnalazione Certificata Inizio Attivitā
Durata: 30gg

Iter della pratica

Modulistica

  •  SCHEDA ANAGRAFICA (compilato automaticamente)
  • domanda Unica
  • c4 variazioni
  • f 15 procura speciale
  • DICHIARAZIONE TARI - AVVIO ATTIVITA'
La normativa per questa attività non è presente
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